CENSIMENTO GENERALE DELLE STRUTTURE RICETTIVE CITTADINE
Nell'ambito della strutturazione delle attività legate all’Imposta Comunale di Soggiorno, il Comune di Castellana Grotte promuove una campagna di censimento generale delle strutture ricettive cittadine, la prima dall’istituzione del tributo.
La rilevazione avverrà per mezzo della scheda anagrafica in allegato e sarà diretta ad accertare l’entità ed i dati generali relativi a tutte le attività di ospitalità che insistono sul territorio, completi di ogni elemento utile ad individuare e ad anagrafare strutture e gestori.
Scarica e compila la scheda di rilevazione.
Invia tramite PEC all'indirizzo:
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Scheda rilevazione Censimento Generale delle Strutture Ricettive
L'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO A CASTELLANA GROTTE
DOMANDE FREQUENTI
CHI PAGA?
L’imposta è corrisposta dagli ospiti delle strutture ricettive (campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, multiproprietà alberghiere, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, alloggi ammobiliati locati, in tutto o in parte, per uso turistico, etc…), tenute alla registrazione delle presenze per il tramite del sistema SPOT (Sistema Puglia Osservatorio Turistico) o altro vigente.
QUANTO E QUANDO SI PAGA?
- Strutture ricettive ex L.R. 11/1999 classificate da 4 stelle in su: € 3,00 a persona per pernottamento
- Altre strutture ricettive: € 2,00 a persona per pernottamento
L’imposta è dovuta per ogni pernottamento, in qualsiasi periodo dell’anno, nelle strutture ricettive ubicate nel territorio di Castellana Grotte fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi per l’intero anno solare.
COME SI INCASSA L’IMPOSTA?
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'esistenza della imposta di soggiorno, delle sue modalità di applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle sanzioni.
L’imposta va incassata al termine del soggiorno rilasciando apposita quietanza di pagamento con ricevuta nominativa non fiscale (Modello 1) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come operazione fuori campo applicazione I.V.A.
QUANDO E COME SI VERSA L’IMPOSTA AL COMUNE?
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell’imposta al Comune trimestralmente, nello specifico:
- entro il 16 aprile per le presenze/incassi del trimestre gennaio - marzo del medesimo anno;
- entro il 16 luglio per le presenze/incassi del trimestre aprile - giugno del medesimo anno;
- entro il 16 ottobre per le presenze/incassi del trimestre luglio - settembre del medesimo anno;
- entro il 16 gennaio per le presenze/incassi del trimestre ottobre - dicembre del precedente anno.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o PagoPA.
DICHIARAZIONE ANNUALE
Le strutture ricettive hanno l’obbligo, entro il 30 gennaio di ogni anno successivo a quello di imposta, di dichiarare (Modello 2) al Comune di Castellana Grotte il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso dell’anno precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base alle disposizioni del regolamento, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
La dichiarazione va resa anche in assenza di imposta versata. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo il gestore sarà tenuto a versare comunque l’imposta, in quanto responsabile del pagamento.
Alla dichiarazione va allegato il report sulle presenze turistiche così come derivante dalle comunicazioni effettuate a mezzo sistema SPOT (Sistema Puglia Osservatorio Turistico).
Oltre alla dichiarazione annuale (Modello 2) al Comune di Castellana Grotte, i gestori dovranno presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo all’imposta, la dichiarazione annuale (ex conto di gestione Modello 21).
Tutte le comunicazioni al Comune di Castellana Grotte dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno (art. 5):
- gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Castellana Grotte;
- gli ospiti il cui pernottamento, legato ad eventi istituzionali, sia a carico del Comune di Castellana Grotte;
- i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- i soggetti dichiarati disabili ai sensi della Legge 104/1992 in situazione di gravità e che necessitano di intervento assistenziale permanente, ed un solo loro accompagnatore;
- i malati che debbano effettuare terapie e visite mediche presso la struttura ospedaliera IRCSS del territorio comunale ed un eventuale accompagnatore per tutto il periodo della terapia e/o della visita medica;
- un solo accompagnatore che assiste i degenti e/o gli assistiti ricoverati presso la struttura ospedaliera IRCSS del territorio comunale per tutto il periodo di degenza;
- i genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni 18, ricoverati presso la struttura ospedaliera IRCSS del territorio comunale per un massimo di 2 persone per paziente per il periodo di ricovero;
- gli autisti e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati nella misura massima di 2 autisti ed un accompagnatore ogni 25 persone;
- gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio;
- i soggetti ed i volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste nelle altre tipologie esenti e/o per provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza conseguente ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario o assistenza sanitaria.
L’applicazione di tutte le esenzioni è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, della apposita dichiarazione (Modello 3) con la prevista documentazione giustificativa.
COSA FARE SE L’OSPITE SI RIFIUTA DI PAGARE?
Nel caso in cui l’ospite si rifiuti di pagare l’imposta di soggiorno, il gestore dovrà far sottoscrivere all’ospite la dichiarazione di omesso versamento dell’imposta utilizzando il Modello 4.
Qualora il soggetto passivo si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti indicando le generalità del soggetto passivo, avendo ammonito quest’ultimo circa le responsabilità tributarie a cui va incontro.
SANZIONI E INTERESSI
Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento le violazioni sono punite con le seguenti sanzioni pecuniarie:
- Violazione dell’obbligo di informazione alla clientela mediante l’esposizione in luogo ben visibile agli ospiti del materiale informativo sull’applicazione dell’Imposta di Soggiorno ovvero mancata pubblicazione, anche tramite collegamento telematico al sito del Comune di Castellana Grotte, sui siti internet del gestore della struttura ricettiva/responsabile del pagamento (art. 7 c. 3): da € 25,00 ad € 100,00;
- Omessa e/o incompleta presentazione, da parte del gestore della struttura ricettiva/responsabile del pagamento, delle comunicazioni periodiche sui versamenti alle prescritte scadenze e delle comunicazioni su esenzioni o rifiuti di pagamento (art. 5, art. 6 commi 5-6): da € 150,00 a € 500,00;
- Per l'omessa, incompleta e/o infedele presentazione da parte del gestore della struttura ricettiva della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 4 del presente Regolamento: da € 150,00 a € 500,00;
- Mancato o tardivo invio di documenti e atti richiesti dall’Amministrazione comunale al gestore della struttura ricettiva/responsabile del pagamento: da € 150,00 a € 500,00;
- Per l’omesso, parziale o tardivo versamento da parte del gestore della struttura ricettiva dell’Imposta di Soggiorno rispetto alla scadenza prevista dal comma 3 dell’articolo 6 del Regolamento, si applica la sanzione amministrativa del 30% del dovuto con gli interessi con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
- Per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta al 15%, unitamente agli interessi legali; per i versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è ulteriormente ridotta in ragione dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo, unitamente agli interessi legali.
Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno
MODULISTICA
Modello 2 - Dichiarazione annuale
Modello 4 - Omesso versamento (dich. cliente)