Tributi

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI:
ISTRUZIONI PER L'USO
Di seguito sono riportate, in maniera sintetica, informazioni di carattere generale utili a meglio comprendere, e conseguentemente applicare, le norme che regolano la materia dell'imposta comunale sugli immobili.
1. Il PRESUPPOSTO
Il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili situati nel territorio del Comune a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
2. I SOGGETTI PASSIVI
I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sono:
a - il proprietario;
b - l'usufruttuario;
c - il titolare del diritto d'uso;
d - il titolare del diritto di abitazione;
e - il titolare del diritto di superficie e/o enfiteusi;
f - il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
Il locatario ed il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'ICI
L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte va calcolato per intero se il possesso dell'immobile si è avuto per almeno 15 giorni, mentre non va calcolato per il soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.
3. COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO
Il pagamento dell'ICI va effettuato:
- in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- in acconto dal 1° al 16 GIUGNO ed a saldo dal 1° al 16 DICEMBRE, in entrambi i casi mediante versamento sul conto corrente postale n. 57383069 intestato a ''Comune di Castellana Grotte - Servizio di Tesoreria - ICI ORDINARIA''.
Il versamento può effettuarsi:
- presso qualsiasi sportello di Poste Italiane SpA;
- presso qualsiasi sportello della Cassa Rurale ed Artigiana - Credito Cooperativo - di Castellana Grotte, in quest'ultimo caso senza oneri per il contribuente. I correntisti della medesima potranno effettuare il versamento anche mediante addebito in conto corrente.
- mediante utilizzo del modello F24, per versamenti presso Istituti bancari e Uffici postali;
- on-line, accedendo al sito www.comune.castellanagrotte.ba.it, cliccando sull'icona ''TRIBUTI ONLINE'', seguendo le relative istruzioni.
L'imposta da versare deve essere arrotondata all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo (art. 1, comma 166 della Legge 296/06);
I residenti all'estero possono versare l'ICI in unica soluzione entro il 16 DICEMBRE di ciascun anno, applicando gli interessi del 3 % sull'importo dilazionato, cioè sulla prima rata in scadenza il 16 GIUGNO.
E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate tributarie comunali, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.
4. IMMOBILI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL'ICI A PARTIRE DALL'ANNO 2008
Il Decreto Legge 93 del 27 maggio 2008, convertito nella Legge 126 dell'agosto 2008 ha introdotto, a decorrere dal 2008, nel sistema tributario italiano l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale e la relativa pertinenza.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.
L'equiparazione tra dimora abituale e residenza anagrafica, ammette la prova contraria, che deve essere fornita dallo stesso contribuente, il quale deve dimostrare di aver fissato la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.
Casi particolari di esenzione si possono verificare quando l'unità immobiliare è:
1. adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi;
2. di proprietà di più soggetti, ma solamente uno di essi l'ha adibita ad abitazione principale, l'ICI continua ad essere dovuta da coloro che non l'hanno destinata a tale uso.
Naturalmente nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione principale nel corso dell'anno in altro immobile, l'esenzione deve essere riconosciuta a ciascuna unità immobiliare in proporzione al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.
Per pertinenza si intende l'unità immobiliare destinata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.
L'esenzione dal pagamento dell'ICI è riconosciuta anche alla pertinenza, (una sola pertinenza) purché accatastata nelle categorie catastali C2 - magazzini e locali deposito - o C6 - box o posti auto - ed ubicata nel medesimo corpo di fabbrica.
L'esenzione si applica, anche, all'abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su altro immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
GLI IMMOBILI ACCATASTATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9 E LA RELATIVA PERTINENZA, ANCHE SE RISULTANO ESSERE L'ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, CONTINUANO AD ESSERE SOGGETTI AL PAGAMENTO DELL'ICI. A quest'ultimi è riconosciuta la detrazione di euro 103,29.
5. IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALI DAL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE
In aggiunta alle fattispecie assimilate per espressa previsione legislativa, (unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata) sono equiparate all'abitazione principale:
a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che risulti residente in istituto a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia mantenuta a disposizione del titolare del diritto, ovvero che non risulti locata.
6. VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE
L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
Il contitolare che si avvale di tale possibilità dovrà però presentare specifica comunicazione, entro e non oltre la data del versamento. Detta comunicazione si intende valida fino a successiva comunicazione di variazione.
La mancata presentazione della suddetta comunicazione rende inefficace i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
7. RIDUZIONE D'IMPOSTA DEL 50% PER IMMOBILI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI
L'imposta é ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità é accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, che deve produrre idonea documentazione.
In alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del dicembre 2000, nella quale siano specificamente dettagliate tali condizioni.
La riduzione dell'imposta si applica a partire dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, possibilmente corredata da fotografie, utili a supportare quanto dichiarato.
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultino oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per sopravvenute ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
Non sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini di cui al presente articolo, gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di qualsiasi tipo, diretti alla conservazione.
8. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI
La dichiarazione ICI in formato cartaceo deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune di Castellana Grotte entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno, ossia il 30 giugno.
Per coloro che presentano il modello unico per via telematica, i termine entro cui inviare la dichiarazione ICI è il 30 settembre.
Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ICI i soli contribuenti la cui unica variazione sia dovuta alla semplice compravendita di fabbricati (MUI).
Devono invece presentare la dichiarazione ICI coloro che intendono richiedere una riduzioni e/o agevolazioni d'imposta, oppure comunicare un cambio da abitazione principale ad altro fabbricato e viceversa.
I modelli di dichiarazione ICI sono in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Tributi.
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